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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 23
Modifiche all'art. 10 della LR 26 aprile 1990, n. 33
1.
All'art. 10 della LR n. 33 del 1990, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina è affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti gli ordini professionali.
3 bis. I controlli sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della scheda tecnica descrittiva, di cui all'art. 9 della presente legge come modificato, nonchè del certificato di collaudo e della copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22 aprile 1994, n. 425 Sito esterno.
3 ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della documentazione, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 bis riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione.
3 quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni, il certificato di conformità edilizia è rilasciato, nei dieci giorni successivi, mediante convalida della dichiarazione di conformità resa dal professionista in sede di presentazione della scheda tecnica descrittiva. In caso di mancata convalida nel termine appena indicato la scheda tecnica descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.
3 quinquies. Le opere eseguite, per le quali il certificato di conformità edilizia è stato rilasciato mediante convalida della dichiarazione di conformità, sono sottoposte a verifica a campione nei dodici mesi successivi al rilascio.
3 sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali opere debbano essere sottoposte a controllo preventivo al fine del rilascio della conformità edilizia, prevedendo tra queste gli interventi riguardanti gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre attività produttive, caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 6, della presente legge, come sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi di scelta dei campioni per le verifiche di cui al comma 3 ter. ".
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