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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 33
Approvazione degli strumenti urbanistici
1. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione dei Piani infraregionali delle singole Province o dei PTCP, le funzioni di cui all'art. 6 sono esercitate dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 46, comma primo, della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale provvede altresì all'approvazione dei PRG e relative varianti che, nel termine indicato al comma 1, siano già stati trasmessi alla stessa.
3. Il procedimento di approvazione dei PRG e relative varianti, introdotto dagli art. 11 e 12 non si applica agli strumenti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore dalla presente legge, i quali sono approvati dalla Regione o dalla provincia con le modalità previste dall'art. 14 della LR 47/ 78 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge.

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