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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 35
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 34, la regione fa fronte a decorrere dall'esercizio 1995 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della LR 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle Province con la presente legge, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota di partecipazione alle spese delle Province del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della LR 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della medesima legge.

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