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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 9
Coordinamento delle funzioni delegate e trasferite
1. Allo scopo di indirizzare e coordinare l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge ed all'art. 4 della LR 46/ 88 come integrato, la Giunta regionale, sentite le province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti.
2. La delibera del Consiglio regionale di approvazione delle direttive è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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