Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 marzo 2000 n. 20

L.R. 30 novembre 2009 n. 23

(2)

Art. 25
Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione dell'art. 14 della L.R. 33/90
1. Modifiche all'art. 2 della L.R. 33/90:
a)
il comma 1 è così sostituito:
"La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale, I Sezione, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento edilizio tipo per i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la Commissione consiliare non si esprime entro trenta gg. dal ricevimento, il parere si intende espresso in termini positivi.";
b)
al comma 3 dopo la parola
"legge"
sono aggiunte le seguenti:
" , salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del Regolamento edilizio comunale. ".
2.
All'art. 9 della L.R. 33/90, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una "scheda tecnica descrittiva", articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali relativi allo stesso. In particolare, per gli immobili destinati ad attività di cui all'art. 13, comma 6, come modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso ".
3.
L'art. 14 della L.R. 33/90 è abrogato.
4.
All'art. 15, comma 6, della L.R. 33/90, le parole
"successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali"
sono soppresse.
5.
All'art. 16, comma 1, della L.R. 33/90, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione:
" Trascorso il termine per la richiesta di riesame il regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi effetti. ".
6.
All'art. 16 della L.R. 33/90, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2. ".
7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui all'art. 2 della L.R. 33/90, modificato dal precedente comma 1, continuano a trovare applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 13 della L.R. 33/90 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della legge stessa.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente articolo:

" 2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge. "

L'art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l'abrogazione della presente legge, ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli articoli 16, 20, 21, 22, 23, 24,25 e 27, a far data dall'entrata in vigore della stessa L.R. 20/2000.

È fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:

" Art. 41

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;

d) i programmi pluriennali di attuazione;

e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 Sito esterno. "

" Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.

2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "

Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 che dispone l'interpretazione autentica del presente comma:

" 1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95. "

Espandi Indice