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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 3
Soggetti esclusi
1. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria.
2. Non vi rientrano altresì le associazioni che:
a) hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
b) prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

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