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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 4
Promozione e sostegno delle attività delle associazioni
1. La Regione promuove l'associazionismo attraverso i seguenti interventi:
a) stipula delle convenzioni di cui all'art. 5;
b) messa a disposizione di spazi e di attrezzature;
c) fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
d) sostegno a specifici progetti di attività, ivi compresi la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori delle associazioni.
2. Le Province, le Comunità Montane ed i Comuni possono promuovere e sostenere l'associazionismo attraverso gli stessi interventi di cui al comma 1.

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