LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10
NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995
Art. 8
Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della presente legge, la Regione può stipulare accordi con le associazioni iscritte nella sezione regionale dell'Albo di cui all'art. 12, per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi e informatici.
2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.