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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 11
Conferenza regionale dell'associazionismo
1. La Regione indice ogni tre anni una conferenza dell'associazionismo cui sono invitate le associazioni iscritte all'Albo regionale, le Province, le Comunità Montane e i Comuni.
2. La conferenza regionale è finalizzata a raccogliere valutazioni e proposte sulle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo e sul rapporto tra istituzioni pubbliche e realtà associative in Emilia - Romagna.
3. La Giunta regionale presenta alla conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione. Per la preparazione della stessa conferenza si avvale del Comitato di cui all'art. 14.

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