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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 12
Albo delle associazioni
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo delle associazioni rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 ed operanti negli ambiti previsti dall'art. 2.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione per la stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli Enti pubblici.
3. L'Albo è costituito da dieci sezioni, di cui nove per gli ambiti provinciali ed una riserva alle associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni nazionali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può articolare l'Albo regionale in più settori per ambiti di attività.

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