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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 13
Requisiti per l'iscrizione
1. Le associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo devono avere e documentare i seguenti requisiti:
a) operare per una o più finalità indicate all'art. 1;
b) essere dotate di uno statuto che assicuri, fatta salva la presenza minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in particolare, l'elettività delle cariche;
c) non avere finalità di lucro;
d) operare da almeno due anni;
e) avere sede legale, o una sede secondaria, nel territorio della provincia nella cui sezione si chiede l'inserimento.
2. Le associazioni iscritte nella sezione regionale devono inoltre operare in almeno cinque province ed avere sul territorio una presenza organizzata minima di venti associazioni di base iscritte all'Albo.
3. Qualora una associazione sia già iscritta all'Albo del volontariato di cui alla LR 26/ 93, ed i requisiti di cui alla presente legge siano già documentati, si può fare riferimento alla documentazione già depositata.

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