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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 16
Cancellazione dall'Albo
1. La cancellazione di una associazione dall'Albo è disposta:
a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) su richiesta della stessa associazione;
c) per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all'art. 13.
2. La cancellazione è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.

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