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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 10

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 9 marzo 1995

Art. 17
Oneri finanziari
1. Per il finanziamento delle attività convenzionate con la Regione, di cui all'art. 5, si provvede con gli stanziamenti previsti per i singoli settori e le modalità previste dalle leggi relative.
2. Agli oneri finanziari relativi ai contributi di cui agli artt. 9 e 10 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11, comma primo, della LR 31/ 77.

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