Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 24/12/2009 | ||
2. | 26/07/2007 | ||
3. | 29/12/2006 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 09/03/1995
LEGGE REGIONALE 7 marzo 1995, n. 12
INTEGRAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LR 8 SETTEMBRE 1981, N. 36 "PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"
(Legge di pura modifica all'art. 1 della L.R. 8 settembre 1981 n. 36)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 9 marzo 1995
Art. 1
1.
Dopo il secondo comma dell'art. 1 della LR 8 settembre 1981, n. 36, sono inseriti i seguenti:
" La Regione è autorizzata a finanziare interventi anche su strutture di proprietà di enti, società, associazioni e fondazioni sulla base del vincolo di destinazione delle strutture a servizi per studenti. La durata del vincolo di destinazione è stabilita dal Consiglio regionale entro un limite minimo di cinque anni e massimo di trenta anni, sulla base della natura dellintervento e dellimporto di spesa. " .