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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 10
1.
Il comma primo dell'art. 11 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali sono inseriti gli appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti B- 3, B- 4, B- 5, B- 6 e B- 9 della Tabella B, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima - di norma non superiore a mq 60 - che saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune stesso, ferma restando la priorità per le categorie indicate. ".
2.
Il comma secondo dell'art. 11 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto B- 7 della Tabella B, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del DPR 27 aprile 1978, n. 384 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione. ".
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