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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 11
1.
Nel comma secondo dell'art. 12 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, le parole:
" alle lettere c), d) ed f) del precedente art. 3 "
sono sostituite dalle seguenti:
" alla lettera E) della Tabella A ".
2.
Il comma quarto dell'art. 12 della LR n. 12 del 1984, è così sostituito:
" I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è incorso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza. ".
3.
Il comma quinto dell'art. 12 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonchè gli enti gestori, possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda. ".

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