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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 17
1.
L'art. 18 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 18
Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa
1. Ciascun Comune può riservare un' aliquota, non superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa, quali:
a) sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
b) sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno;
c) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate ed al corpo degli agenti di custodia;
d) altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni, fra cui quelle dei nuclei familiari composti da adulti con minori a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;
e) sistemazione di immigrati extracomunitari, nonchè di emigrati e loro familiari rientrati in un comune della regione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della LR 21 febbraio 1990, n. 14. La sistemazione provvisoria conseguente alla riserva, prevista al presente comma, non può eccedere la durata di anni due. In ogni caso, è richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso, salvo il requisito del reddito il cui limite è quello fissato dalla lett. a), del comma 2 dell'art. 24.
2. In aggiunta alla aliquota del quindici per cento di cui al comma 1, il Comune può, altresì, riservare, per un periodo transitorio e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, un' ulteriore aliquota non superiore al cinque per cento, degli alloggi da assegnare annualmente, per pubbliche calamità nonchè agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato. Gli alloggi di cui al presente comma sono dati dal Comune in regime di concessione amministrativa, anche in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso dalla Tabella A. L'atto di concessione amministrativa determina:
a) la durata massima della concessione, con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta;
b) l'ammontare del canone concessorio, che è determinato applicando le disposizioni previste dagli artt. 40 e seguenti.
3. Al termine della concessione l'alloggio è riconsegnato all'Ente gestore per la assegnazione nei modi ordinari.
4. In caso di interventi di recupero che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la riserva può essere disposta dal Comune, su richiesta degli Enti interessati, anche in misura eccedente il quindici per cento.
5. La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 Sito esterno, è disposta dai Comuni nell'ambito dell'aliquota del quindici per cento stabilita al comma 1.
6. All'assegnazione conseguente alla scadenza del biennio di sistemazione provvisoria, di cui al comma 1, provvede il Comune, previa verifica dei requisiti prescritti per la perdita della qualifica di assegnatario. In assenza di tali requisiti, ha termine la sistemazione provvisoria, con conseguente rilascio dell'alloggio, in base a provvedimento del Comune, emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 24.
7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'art. 9, previa istruttoria da parte del Comune interessato.
8. I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno facoltà di riservare almeno un alloggio, indipendentemente dal numero degli alloggi da assegnare annualmente. In caso di utilizzazione dell'aliquota di riserva, i Comuni sono tenuti a deliberare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, i criteri e le priorità di selezione dei bisogni abitativi emergenti, dandone comunicazione alla Giunta regionale.
9. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme. ".
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