Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 18
1.
Il comma primo dell'art. 19 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell' assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 2 dell'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato. Il Comune può ammettere il subentro del convivente anche in deroga alla durata prevista dall'art. 3, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purchè tale convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme di legge. ".

Espandi Indice