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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 19
1.
L'art. 20 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 20
Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario
1. Al di fuori degli accrescimenti naturali e del matrimonio, è possibile un ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'assegnazione, ai fini dell'applicazione della presente legge. L'ampliamento deve essere richiesto dall'assegnatario con motivata domanda al Sindaco del Comune competente.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Comune. valutati i motivi posti alla base della domanda, autorizza l'ampliamento del nucleo familiare, provvedendo ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario e dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'Ente gestore delle condizioni di cui al comma 3.
3. L'ampliamento non può essere concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, tenuto conto, riguardo al reddito, del limite di cui al comma 1 dell'art. 23.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3, limitatamente al convivente more uxorio, all'ascendente, ai discendenti, ai collaterali fino al terzo grado e agli affini fino al secondo grado, nonchè nelle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso art. 3, il Comune deve accertare che la convivenza perduri da almeno due anni dalla data della richiesta, salvo quanto previsto dal comma primo dell'art. 19.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, l'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente gestore l'inizio della convivenza medesima, precisando che non si tratta di ospitalità temporanea. Dal terzo mese successivo a detta comunicazione, l'Ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione di una indennità calcolata tenendo conto anche della capacità di reddito del nuovo convivente. ".

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