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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 21
1.
L'art. 23 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazione, è così sostituito:
"Art. 23
Decadenza dalla qualifica di assegnatario
1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi il limite di reddito pari al doppio di quello di accesso stabilito per l'edilizia residenziale pubblica alla lettera E) della Tabella A, allegata alla presente legge.
2. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui alla lettera C), comma 3, dell'art. 40. La durata di tale rapporto e le procedure di rilascio dell'alloggio sono quelle indicate dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno.
3. La Regione definisce le modalità preferenziali per l'accesso agevolato alla proprietà della prima casa per coloro che sono decaduti dalla qualifica di assegnatario nell'ambito:
a) dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di nuova costruzione o di recupero;
b) dei piani di mobilità previsti per l'attuazione dei piani di vendita di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno;
c) dei programmi prioritariamente ad essi destinati per la locazione semplice o la proprietà differita di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno.
4) Qualora, nel periodo che precede la scadenza prevista al comma 2, il reddito annuo del nucleo familiare del conduttore dell'alloggio si riduca al di sotto del limite previsto per la decadenza dalla qualifica di assegnatario, questi riacquista la qualifica di assegnatario. A tal fine egli è tenuto a rivolgere apposita documentata istanza all'Ente gestore, il quale, verificata la non presenza di altre condizioni ostative, dichiara la riacquisizione della qualifica di assegnatario, Conseguentemente, l'Ente gestore procede alla applicazione del canone di cui agli artt. 40 e seguenti. ".
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