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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 22
1.
L'art. 24 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 24
Decadenza della permanenza nell'alloggio
1. La decadenza della permanenza nell'alloggio viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dall'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d' uso;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva autorizzazione dell'Ente gestore giustificata da gravi motivi;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) si sia reso inadempiente rispetto alle richieste di presentazione periodica della documentazione ai sensi del comma 4 dell'art. 36;
e) abbia eseguito costruzioni sulle parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio assegnato, o sull'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza la prescritta autorizzazione o concessione. E' fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge oppure la rimozione dell'abuso entro il termine perentorio disposto dal provvedimento del Sindaco.
2. La decadenza della permanenza nell'alloggio viene inoltre dichiarata nel caso in cui l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per la permanenza stessa, ad esclusione di quelli concernenti il reddito familiare e la titolarità di diritti reali, rispetto ai quali la decadenza di verifica solamente nelle seguenti ipotesi:
a) reddito annuo del nucleo familiare superiore al triplo del limite di reddito stabilito per l'accesso, di cui alla lett. E) della Tabella A, allegata alla presente legge, il superamento di tale limite deve essere accertato per due anni consecutivi computandosi, allo scopo, anche quelli considerati ai fini della decadenza dalla qualifica di assegnatario di cui all'art. 23;
b) titolarità, da parte dell'assegnatario o altro componente della famiglia, di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su di un alloggio idoneo ai sensi della lettera C) della Tabella A, allegata alla presente legge. L'acquisizione di uno dei diritti predetti da parte di un componente del nucleo familiare, diverso dall'assegnatario e dal coniuge, non comporta decadenza, a condizione che l'alloggio sia finalizzato all'abitazione dell'acquirente, e venga occupato entro un anno dall'acquisto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute dal Sindaco.
3. La decadenza della permanenza nell'alloggio, dichiarata dal Sindaco, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Il provvedimento medesimo può concedere un termine dilatorio non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'alloggio. La dilazione non viene concessa qualora venga anche riscontrata una morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente gestore da parte del conduttore dell'alloggio e del suo nucleo familiare.
5. Contro il provvedimento del Sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 Sito esterno.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del comma 1 e nei confronti di cui abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della Legge 5 agosto 1977, n. 513 Sito esterno.
7. Per l'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui alla lettera C) della tabella A, ma non abbia il godimento dell'alloggio sito nel comune in cui il medesimo assegnatario risieda o nei comuni contermini, il termine per il rilascio potrà essere prorogato, previa richiesta al Sindaco da parte dell'interessato, fino alla data di effettiva disponibilità dell'alloggio medesimo, a condizione che l'interessato, o altro componente del nucleo familiare avente titolo, abbia attivato il procedimento per il rilascio alla prima scadenza contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente legge. ".
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