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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 24
1.
L'art. 26 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 26
Occupazione illegale degli alloggi
1. L'Ente proprietario o, in caso di inerzia di questo protrattasi oltre i trenta giorni dalla avvenuta conoscenza dell'occupazione, l'Ente cui la legge affida la gestione dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Ai sensi del quinto comma dell'art. 17 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 Sito esterno, l'atto con cui è disposto il rilascio costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
3. In caso di occupazione abusiva di alloggio il termine indicato nel comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il legale rappresentante dell'Ente proprietario, o dell'Ente cui la gestione è affidata dalla legge, persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale.
4. Nei confronti di coloro che all'entrata in vigore della presente legge occupano, ancorchè senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica e che presentino nei quattro mesi successivi apposita domanda al Comune e per conoscenza all'Ente gestore, il Comune stesso dispone l'assegnazione a sanatoria dell'alloggio, in presenza dei requisiti previsti dalla Tabella A.
5. L'assegnazione di cui al comma 4 è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'alloggio non sia stato occupato con effrazione;
b) all'accertamento, a cura dell'Amministrazione comunale, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti per l'accesso vigenti alla data della domanda di assegnazione in sanatoria:
c) al recupero, da parte dell'Ente gestore, di tutti i canoni e spese accessorie dovuti, a decorrere dalla data di occupazione;
d) all'eliminazione da parte dell'occupante di eventuali opere edilizie interessanti le parti comuni del fabbricato in cui è ubicato l'alloggio, ovvero l'area di pertinenza del fabbricato predetto, da chiunque costruite senza le prescritte autorizzazioni o concessioni. ".
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