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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 26
1.
Il comma primo dell'art. 29 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Le domande di cambio alloggio vengono esaminate da una Commissione costituita dall'Ente gestore così composta:
a) da due rappresentanti dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di presidente;
b) da due rappresentanti del Comune sul cui territorio sorgono gli alloggi;
c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designato d' intesa dalle medesime. ".

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