Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 27
1.
Il comma primo dell'art. 30 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti secondo le seguenti indicazioni:
a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e nuova costruzione;
b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazioni di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell'ambito dello stesso edificio;
d) può essere concesso il cambio di alloggio per gravi e comprovate difficoltà ad effettuare il regolare pagamento del corrispettivo di locazione dell'alloggio assegnato in relazione al reddito;
e) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
f) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui alla lett. C) della tabella A allegata alla presente legge. ".

Espandi Indice