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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 31
1.
Il comma quarto dell'art. 34 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
1. " Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, nonchè quelli per la ripartizione degli oneri fra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione. ".

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