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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 32
1.
L'art. 36 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 36
Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
1. Ai fini del controllo dei requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, l'Ente gestore si avvale anche dei dati conoscitivi acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, di cui alla LR 30 agosto 1982, n. 41.
2. La situazione reddituale, nonchè quella inerente alla permanenza dei requisiti di assegnazione, è aggiornata, almeno ogni due anni, dagli Enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 12.
3. E' fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere alla scadenza stabilita e nei termini e modalità fissate dall'Ente gestore per la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e, ove richiesta, ogni altra documentazione o notizia atta ad accertare per essi la permanenza dei requisiti.
4. Qualora, nonostante la previa richiesta, da effettuarsi a mezzo di specifiche comunicazioni oppure mediante avviso di modalità previsti per i bandi di concorso dal comma quinto dell'art. 4, oltre ad ulteriori adeguate forme di diffusione, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta ovvero produca documentazione parziale o palesemente inattendibile, si applicano le disposizioni dell'art. 24 relative alla decadenza della permanenza nell'alloggio.
5. Il procedimento di decadenza si interrompe nel caso in cui, sebbene tardivamente rispetto ai termini previsti, ma prima che sia dichiarata la decadenza della permanenza nell'alloggio, l'assegnatario, inadempiente all'obbligo di cui al comma 3, provveda a trasmettere all'Ente gestore la richiesta documentazione, attestante la permanenza dei requisiti. L'Ente gestore provvede, ove occorra, a dare immediata comunicazione al Comune del ricevimento della documentazione suddetta. ".

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