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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 33
1.
L'art. 37 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 37
Fondo sociale
1. E' istituito un fondo sociale regionale finalizzato all'erogazione di contributi a favore delle famiglie degli assegnatari o in attesa di assegnazione impossibilitate a sostenere l'onere del pagamento dei canoni e dei servizi.
2. La Giunta regionale, su parere conforme della competente Commissione consiliare, determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso, impegnando una aliquota delle entrate derivanti dai canoni di locazione determinati ai sensi dell'art. 40. ".

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