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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 38
1.
L'art. 41 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 41
Elementi soggettivi per la determinazione del canone
1. Ad esclusione degli assegnatari collocati nella fascia A) di cui all'art. 40, il reddito complessivo del nucleo familiare degli altri assegnatari è calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni. Esso è determinato sulla base del reddito imponibile nonchè di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatte salve le particolari esclusioni previste per legge in riferimento alla natura della erogazione. Nella determinazione del reddito complessivo non va comunque computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare portatori di handicap o disabili. ".
Sito esterno

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