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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 39
1.
L'art. 42 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 42
Elementi oggettivi per la determinazione del canone
1. L'elemento oggettivo su cui si base la determinazione del canone è costituito da una aliquota del valore catastale determinato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno. ".
Sito esterno

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