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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 41
1.
L'art. 44 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 44
Aggiornamento del canone
1. Il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è aggiornato dagli Enti gestori ogniqualvota vi sia variazione sia sul reddito che del valore catastale degli immobili, con decorrenza al 1 gennaio dell'anno seguente.
2. Il Consiglio regionale assicura, attraverso l'eventuale modifica alle percentuali relative alle fasce di cui all'art. 43, che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare sia alle finalità di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno, che agli scopi di cui all'art. 37 della presente legge. Gli Enti gestori sono tenuti a comunicare alla Regione le percentuali di eccedenza delle entrate per i canoni di locazione rispetto all'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione degli alloggi. ".
Sito esterno

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