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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 43
1.
L'art. 45 bis della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Art. 45 bis
Funzioni degli istituti autonomi per le case popolari
1. Gli Istituti per le case popolari, tenuti, ai sensi dell'art. 4 della LR 30 agosto 1982, n. 41, alla rilevazione, memorizzazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio pubblico, contabilizzano e riscuotono i canoni di locazione degli alloggi di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 1 della LR suddetta, previa convenzione con l'Ente proprietario, preferibilmente estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
2. La Giunta regionale, al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione - tipo.
3. Gli IACP, previa convenzione con gli Enti locali per l'esercizio di funzioni poste in capo a questi ultimi, possono svolgere attività in materia di edilizia residenziale pubblica, finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi tecnici ed economici. .

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