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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 46
1.
Dopo l'art. 49 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente Titolo VI comprensivo degli artt. 50, 51 e 52:
"TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
Reddito per l'accesso
1. Il limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica verrà aggiornato con delibera del Consiglio regionale, con cadenze non superiori ai due anni, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.
Art. 51
Norme di attuazione
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema tipo di bando di concorso e il modulo tipo della domanda.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno formate, in sostituzione di quelle attualmente operanti, le Commissioni di cui all'art. 9.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 47, gli attuali Consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi regionali. Nel predetto periodo di transizione, in deroga alle previsioni statutarie dei singoli Istituti autonomi per le case popolari, le sedute dei Consigli di amministrazione devono ritenersi valide con la presenza di almeno tre dei loro membri.
Art. 52
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della LR 1 febbraio 1982, n. 8, relativi alla istituzione e al funzionamento del Comitato di coordinamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica, nonchè ogni altra disposizione di riferimento.
2. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. ".

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