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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 5
2.
I commi secondo e terzo dell'art. 6 della LR 14 marzo 1984, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il concorrente deve dichiarare nei modi e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere A) e B) della Tabella A, nonchè, in favore di sè stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) ed F) della stessa Tabella A.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dellart. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 341 i Comuni accertano i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra pubblica Amministrazione. " .

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