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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 6
1.
L'art. 7 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 7
Punteggi di selezione della domanda
1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi indicati dalla Tabella B allegata alla presente legge.
2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre - adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
3. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.
4. Le modificazioni della Tabella B sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale ".
Sito esterno

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