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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 7
1.
Il comma secondo dellart. 8 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Il Comune provvede allattribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarata dallinteressato nonchè documentate o accertate d'ufficio. ".
2.
Nel comma terzo dellart. 8 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, le parole
" alle lettere c), d) ed f) del precedente art. 3 "
sono sostituite dalle seguenti:
" alle lettere C) ed E) della Tabella A . "
3.
Il comma quinto dellart. 8 della LR n. 12 del 1984 e successive modificazioni, è abrogato.
4.
Al comma undicesimo dellart. 8 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è cessato l'inciso:
" previo parere del Comitato di coordinamento per ledilizia residenziale pubblica ."

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