LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995
Art. 8
1.
Il comma primo dell'art. 9 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La graduatoria di assegnazione è normata da una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale, secondo quanto stabilito con decreto di nomina. In ogni Provincia possono essere formate una o più Commissioni, fino ad un massimo di quattro, sulla base delle proposte dei Comuni, formulate nel rispetto dei criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda. ".
2.
Il comma secondo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche al Circondario di Rimini per effetto del DLgs 6 marzo 1992, n. 252 . ".
3.
Il comma quarto dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La Commissione è così composta:
a) da un Presidente nominato con i criteri e le modalità della LR 27 maggio 1994, n. 24;
b) da due rappresentanti di ogni Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bandi di concorso;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative su base nazionale, designati dalle medesime;
d) da un rappresentante dell'istituto Autonomo per le Case Popolari nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare. " .
4.
Il comma sesto dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
5.
Il comma ottavo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito: