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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 8
1.
Il comma primo dell'art. 9 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La graduatoria di assegnazione è normata da una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale, secondo quanto stabilito con decreto di nomina. In ogni Provincia possono essere formate una o più Commissioni, fino ad un massimo di quattro, sulla base delle proposte dei Comuni, formulate nel rispetto dei criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all'entità della domanda. ".
2.
Il comma secondo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche al Circondario di Rimini per effetto del DLgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno. ".
Sito esterno
3.
Il comma quarto dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La Commissione è così composta:
a) da un Presidente nominato con i criteri e le modalità della LR 27 maggio 1994, n. 24;
b) da due rappresentanti di ogni Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bandi di concorso;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative su base nazionale, designati dalle medesime;
d) da un rappresentante dell'istituto Autonomo per le Case Popolari nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare. " .
4.
Il comma sesto dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno quattro componenti, uno dei quali sia il Presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale. ".
5.
Il comma ottavo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, e successive modificazioni, è così sostituito:
" Per la validità delle riunione è sufficente la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. ".
6.
Il comma nono dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984, è così sostituito:
" La Commissione resta in carica quattro anni. ".
7.
Il comma decimo dell'art. 9 della LR n. 12 del 1984 e successive modificazioni, è così sostituito:
" La segreteria operativa della Commissione è formata da dipendenti dei Comuni interessati, che designano anche il segretario. ".

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