Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 10
Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza
1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, per procedere alla elezione del successore.
3. Il Difensore civico ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purchè ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
4. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'art. 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.
6. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Espandi Indice