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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1995, n. 15

NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 24 marzo 1995

Art. 8
Elezione
1. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

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