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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23

ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA A TITOLO DELL'OBIETTIVO 5B)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 dell' 11 aprile 1995

Art. 2
Procedure
1. Le procedure di attuazione del Programma sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Nel provvedimento sono definiti in particolare:
a) il contenuto degli atti amministrativi di programmazione delle azioni e di impegno delle risorse finanziarie;
b) gli ambiti di responsabilità all'interno dei sottoprogrammi e delle misure;
c) le strutture organizzative preposte alla realizzazione degli interventi.
3. Il parere relativo alla legittimità e alla regolarità tecnica degli atti, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, è espresso dal Responsabile del servizio competente previo parere di congruità con il Programma reso dal Responsabile di sottoprogramma.

Note del Redattore:

La decisione della Commissione europea n. 94/197/CE del 26 gennaio 1994, è riportata in allegato alla presente legge.

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