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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23

ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA A TITOLO DELL'OBIETTIVO 5B)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 dell' 11 aprile 1995

Art. 3
Comitato di sorveglianza
1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto delega un componente della Giunta a istituire il Comitato di sorveglianza previsto dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, a individuare le strutture preposte al supporto del Programma e a nominare i responsabili di sottoprogramma e i responsabili di misura.

Note del Redattore:

La decisione della Commissione europea n. 94/197/CE del 26 gennaio 1994, è riportata in allegato alla presente legge.

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