LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23
ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA A TITOLO DELL'OBIETTIVO 5B)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 dell' 11 aprile 1995
Art. 4
Attuazione degli interventi
1. Con appositi atti la Giunta, di norma con riferimento a ciascuna misura, adotta i criteri e le procedure per la presentazione dei progetti e per la richiesta di contributo, compresi i termini di scadenza della presentazione delle domande e le modalità di liquidazione dei contributi.
2. La Giunta regionale si impegna a verifiche periodiche con le parti sociali per valutare i criteri e le modalità di attuazione delle misure contenute nel programma.
Note del Redattore:
La decisione della Commissione europea n. 94/197/CE del 26 gennaio 1994, è riportata in allegato alla presente legge.