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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23

ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA A TITOLO DELL'OBIETTIVO 5B)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 dell' 11 aprile 1995

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi rivenienti dalla Unione europea secondo quanto disposto dalla decisione della Commissione europea C (94) 3787 del 23 dicembre 1994, con i fondi rivenienti dallo Stato secondo quanto previsto dalla deliberazione del CIPE 13 aprile 1994, e con i mezzi regionali a tale scopo accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui ai capitoli 86350, voce n. 11, e 86500, voce n. 16, del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1995.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1995 tanto a norma di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997, quanto per i propri fondi, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

Note del Redattore:

La decisione della Commissione europea n. 94/197/CE del 26 gennaio 1994, è riportata in allegato alla presente legge.

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