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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 11/04/1995

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23

ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA A TITOLO DELL'OBIETTIVO 5B)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 dell' 11 aprile 1995

Art. 4
Attuazione degli interventi
1. Con appositi atti la Giunta, di norma con riferimento a ciascuna misura, adotta i criteri e le procedure per la presentazione dei progetti e per la richiesta di contributo, compresi i termini di scadenza della presentazione delle domande e le modalità di liquidazione dei contributi.
2. La Giunta regionale si impegna a verifiche periodiche con le parti sociali per valutare i criteri e le modalità di attuazione delle misure contenute nel programma.

Note del Redattore:

La decisione della Commissione europea n. 94/197/CE del 26 gennaio 1994, è riportata in allegato alla presente legge.

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