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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 23

ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA A TITOLO DELL'OBIETTIVO 5B)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 dell' 11 aprile 1995

INDICE

Art. 1 - Finalità e contenuti
Art. 2 - Procedure
Art. 3 - Comitato di sorveglianza
Art. 4 - Attuazione degli interventi
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e contenuti
1. La presente legge contiene norme per l'attuazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Emilia-Romagna a titolo dell'obiettivo 5b) per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1999, di seguito denominato Programma, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (94) 3787 del 23 dicembre 1994, e interessante le aree di cui all'elenco stabilito con decisione della Commissione europea (94/197/CE) del 26 gennaio 1994. (1)
2. Il Programma è composto da assi prioritari, sottoprogrammi e misure, a loro volta specificantisi in progetti o azioni.
3. La Regione Emilia-Romagna, quale autorità responsabile del Programma, adotta tutti i provvedimenti finalizzati alla sua realizzazione.
4. Il Programma è da considerarsi approvato, anche per le materie e gli interventi non contemplati dalle leggi regionali vigenti in considerazione del suo carattere di integrazione e straordinarietà.
Art. 2
Procedure
1. Le procedure di attuazione del Programma sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Nel provvedimento sono definiti in particolare:
a) il contenuto degli atti amministrativi di programmazione delle azioni e di impegno delle risorse finanziarie;
b) gli ambiti di responsabilità all'interno dei sottoprogrammi e delle misure;
c) le strutture organizzative preposte alla realizzazione degli interventi.
3. Il parere relativo alla legittimità e alla regolarità tecnica degli atti, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, è espresso dal Responsabile del servizio competente previo parere di congruità con il Programma reso dal Responsabile di sottoprogramma.
Art. 3
Comitato di sorveglianza
1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto delega un componente della Giunta a istituire il Comitato di sorveglianza previsto dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, a individuare le strutture preposte al supporto del Programma e a nominare i responsabili di sottoprogramma e i responsabili di misura.
Art. 4
Attuazione degli interventi
1. Con appositi atti la Giunta, di norma con riferimento a ciascuna misura, adotta i criteri e le procedure per la presentazione dei progetti e per la richiesta di contributo, compresi i termini di scadenza della presentazione delle domande e le modalità di liquidazione dei contributi.
2. La Giunta regionale si impegna a verifiche periodiche con le parti sociali per valutare i criteri e le modalità di attuazione delle misure contenute nel programma.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi rivenienti dalla Unione europea secondo quanto disposto dalla decisione della Commissione europea C (94) 3787 del 23 dicembre 1994, con i fondi rivenienti dallo Stato secondo quanto previsto dalla deliberazione del CIPE 13 aprile 1994, e con i mezzi regionali a tale scopo accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui ai capitoli 86350, voce n. 11, e 86500, voce n. 16, del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1995.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1995 tanto a norma di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 8, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997, quanto per i propri fondi, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 6
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La decisione della Commissione europea n. 94/197/CE del 26 gennaio 1994, è riportata in allegato alla presente legge.

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