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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26

MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 27 APRILE 1990, N. 35, E ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20 LUGLIO 1992, N. 30 - COMITATO TECNICO - OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

Art. 2
Compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico-Osservatorio
1.
Alla fine del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, è aggiunto il seguente periodo:
"I compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico- Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente in materia".

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