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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26

MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 27 APRILE 1990, N. 35, E ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20 LUGLIO 1992, N. 30 - COMITATO TECNICO - OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

Art. 3
Gestione dei fondi da parte del Presidente in qualità di funzionario delegato
1.
Dopo il primo comma dell'art. 6 della L.R. 20 luglio 1992, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico- Osservatorio può essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al comma 1, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40".

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