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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26

MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 27 APRILE 1990, N. 35, E ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20 LUGLIO 1992, N. 30 - COMITATO TECNICO - OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.
2. Essa è promulgata non appena abbia ottenuto il visto del Commissario di Governo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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