Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 26

MODIFICHE ALL'ART. 6 DELLA L.R. 27 APRILE 1990, N. 35, E ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20 LUGLIO 1992, N. 30 - COMITATO TECNICO - OSSERVATORIO PER L'EDUCAZIONE STRADALE E LA SICUREZZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

INDICE

Art. 1 Presidenza del Comitato Tecnico-Osservatorio
Art. 2 Compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico-Osservatorio
Art. 3 - Gestione dei fondi da parte del Presidente in qualità di funzionario delegato
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Presidenza del Comitato Tecnico-Osservatorio
1.
Al comma 3, ultima parte, dell'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, dopo le parole
"da uno dei funzionari regionali componenti"
, sono aggiunte le parole:
"o da un esperto della materia"
, fermo restando il resto.
Art. 2
Compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico-Osservatorio
1.
Alla fine del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, è aggiunto il seguente periodo:
"I compensi per il Presidente e per i componenti del Comitato Tecnico- Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente in materia".
Art. 3
Gestione dei fondi da parte del Presidente in qualità di funzionario delegato
1.
Dopo il primo comma dell'art. 6 della L.R. 20 luglio 1992, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico- Osservatorio può essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al comma 1, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40".
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale.
2. Essa è promulgata non appena abbia ottenuto il visto del Commissario di Governo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

Espandi Indice