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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 28

CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DEL TRICOLORE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

Art. 4
1. La Giunta regionale delibera sulle proposte del Comitato regionale, approva il programma delle iniziative e delle manifestazioni di cui all'art. 1, assume i relativi impegni finanziari ed assegna al Comitato le somme impegnate.
2. La Giunta regionale designa, ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, il funzionario delegato all'erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.
3. Eventuali assegnazioni da parte dello Stato e contributi di enti locali o di privati per iniziative e manifestazioni saranno introitati dalla Giunta regionale e inseriti nella parte Entrata del bilancio regionale concorrendo al finanziamento globale delle iniziative.

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