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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 28

CELEBRAZIONI DEL BICENTENARIO DEL TRICOLORE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995

Art. 6
1. Agli oneri finanziari relativi alla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11, comma primo, della L.R. 31/'77.

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